Descrizione breve
L'IMU è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'Ici, regolata dalla L.160/2019, art.1, commi 738-782.
A chi è rivolto
- il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali e di beni immobili rientranti nel patrimonio indisponibile di Enti Pubblici;
- il locatario finanziario, dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
a) abitazione principale che si definisce come un'unica unità immobiliare, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, in cui il possessore ha contemporaneamente la residenza anagrafica e la dimora abituale (documentata almeno da congrui consumi di energia elettrica/gas) e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
b) le fattispecie assimilate all'abitazione principale ex art. 1 c.741 L.160/2019 (unità immobiliare e relative pertinenze posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; abitazione ex coniugale assegnata con provvedimento giurisdizionale ad uno degli ex coniugi; fabbricati appartenenti a personale in servizio permanente presso le Forze Armate, Polizia, Vigili del Fuoco, personale appartenente alla carriera prefettizia posseduto e non concesso in locazione; immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso);
c) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
d) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati;
e) terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (già fogli di mappa esenti dall’ICI) e i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, nonché i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile.
I fogli esenti del Comune d'Ivrea sono i seguenti:
- Fogli dal n. 4 al n. 7
- Fogli dal n. 11 al n. 22
- Foglio n. 24
- Foglio n. 34
- Foglio n. 42
- Foglio n. 43
- Foglio n. 44
- Fogli dal n. 54 al n. 57
- Fogli dal n. 66 al n. 69
- Foglio n. 73
- Foglio n. 79
- Foglio n. 80
- Foglio n. 89
- Foglio n. 90
Inoltre sono esenti le fattispecie riportate all'art.1 co. 759 della L. 160/2019.
Come fare
L'IMU é un'imposta in autoliquidazione e pertanto spetta al contribuente ogni relativo adempimento:
- dichiarazione IMU (vedi pagina dedicata Dichiarazione Imu);
- determinazione del dovuto (calcolatore IMU);
- versamento tramite F24 effettuabile presso qualsiasi sportello bancario, postale o tabaccheria autorizzata oppure online tramite la propria banca:
Codice Comune d'Ivrea: E379;
Codice tributo:
3912 | abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 |
3914 | terreni |
3916 | aree fabbricabili |
3918 | altri fabbricati |
3925 | fabbricati cat. D aliquota 0.76% (di competenza dello Stato) |
3930 | fabbricati cat. D (di competenza del Comune) |
3939 | "beni merce" |
- ravvedimento operoso (vedi pagina dedicata Ravvedimento operoso IMU);
- rimborsi (vedi pagina dedicata Rimborsi tributi).
Il Comune, attraverso l'ufficio IMU, assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell’interessato, alla guida nel calcolo del tributo, nella compilazione dei modelli di versamento e delle dichiarazioni e comunicazioni previste dalla legge.
Per garantire il rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell’individuazione dell’interessato, non verrà dato seguito alle richieste solo telefoniche e il contribuente verrà invitato ad inviare un’e-mail corredata di una scansione del documento di identità.
Parimenti ogni richiesta fatta per conto di terzi va corredata di relativa delega del delegante e di scansione del relativo documento identificativo.
In calce ad ogni riscontro fornito all'utente verrà specificato che le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente e che quindi non costituiscono ancora un'operazione di controllo/indagine completa da parte del Comune.
Cosa serve
Per procedere al calcolo del dovuto IMU é necessario conoscere la base imponibile, le aliquote e le detrazioni d'imposta.
La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili che si determina nel modo seguente:
Per i fabbricati iscritti in Catasto:
Ai sensi dell’art. 1, comma 745, legge 160/2019, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Ai sensi della L.160/2019, art.1, co.747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati:
fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del c. 3 dell’art. 7 del DL 333/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 359/1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
Per i terreni agricoli:
nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3,comma 51, della Legge 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
Per le aree fabbricabili:
il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Aliquote:
Ai sensi della L.160/2019, art.1, co.760: Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento.
Detrazioni d'imposta, ai sensi della L.160/2019, art.1, co. 749:
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Cosa si ottiene
L'assolvimento degli adempimenti relativi all’imposta.
Tempi e scadenze
Anno 2025:
Scadenza prima rata: 16/6/2025
Scadenza seconda rata: 16/12/2025
Nel caso in cui la scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza stessa è automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Condizioni di servizio
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Contatti
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