Medie strutture di vendita

  • Servizio attivo
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Descrizione breve

Nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie di vendita, modifica o aggiunta settore merceologico, subingresso, cessazione.

A chi è rivolto

A coloro che intendono esercitare l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa con una superficie di vendita da mq 251 a mq 2500 così come previsto dall’art. 15 dell’Allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.

Come fare

Sono soggetti a domanda di autorizzazione i procedimenti di:
1. nuova apertura (art. 15 comma 4 della DCR);
2. nuova apertura mediante riduzione di superficie di vendita di una grande struttura esistente (art. 15 comma 6 della DCR);
3. trasferimento di sede nei casi non soggetti a S.C.I.A. (art. 15 comma 13 lettera d) della DCR);
4. ampliamento di superficie di vendita nei casi non soggetti a S.C.I.A. (art. 15 comma 7 lettere a) e c) della D.C.R.);
5. modifica o aggiunta settore merceologico nei casi non soggetti a S.C.I.A. (art. 15 comma 12 della D.C.R.).

Sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) i procedimenti di:
1. ampliamento della superficie di vendita entro il limite del 20% della superficie di vendita originaria autorizzata e comunque non oltre il limite massimo di 400 mq e che non comporti il passaggio da media a grande struttura di vendita (N.B. non è da considerarsi ampliamento il ripristino della superficie di vendita originaria successivo a una riduzione);
2. riduzione della superficie di vendita;
3. trasferimento di sede nella stessa zona di insediamento commerciale o da localizzazioni L2 ad addensamenti commerciali o localizzazione L1 o trasferimento di attività ubicate esternamente alle zone di insediamento commerciale;
4. integrazione del settore merceologico senza variazione della superficie di vendita già autorizzata, occupando una superficie non superiore al 20% e comunque non superiore a 250 mq di vendita;
5. vendita al dettaglio in area privata negli spazi delle gallerie dei centri commerciali o piazzali antistanti le medie strutture di vendita ai sensi dell’art.15 comma 17 della DCR 563-13414 e s.m.i.;
6. affidamento di reparto (il titolare di un’autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998 affinché li gestiscano in proprio, previa la presentazione di apposita S.C.I.A.).

Altre variazioni soggette a Comunicazione:
1. subingresso nella titolarità dell’azienda per atto tra vivi o per causa di morte;
2. comunicazione di modifica societaria e/o modifica del preposto;
3. vendita straordinaria di liquidazione – vendita sottocosto;
4. cessazione definitiva di una media struttura di vendita.

Le medie strutture di vendita possono essere singole (ad esempio ipermercati, bricocenter ecc.) o assumere una struttura complessa nel caso dei centri commerciali dove più esercizi commerciali sono inseriti in un fabbricato o in un parco a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Nel caso la media struttura di vendita si configuri come centro commerciale, il progetto dovrà essere sottoposto alla fase di Verifica Ambientale, secondo quanto previsto dall’art. 10 della L.R. n. 40/1998.

Nel caso in cui la media struttura di vendita abbia una superficie lorda di pavimento uguale o superiore a 4.000 mq, prima del rilascio del permesso di costruire, è necessario acquisire l’Autorizzazione Regionale (A.U.R.), di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i..

Ai sensi dell’art. 7 della DCR 563-13414 e s.m.i. l'offerta alimentare o extralimentare nelle medie e grandi strutture di vendita non si considera mista quando sia integrata con l’offerta dell’altro settore merceologico, occupando una superficie non superiore al 20% e comunque entro i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 114/1998; tale integrazione di settore merceologico è ricavata nella superficie di vendita autorizzata dell’esercizio ed è soggetta a sola comunicazione.

Cosa serve

Per aprire, trasferire, modificare, subentrare, sospendere o cessare un’attività di media struttura di vendita occorre presentare le relative istanze o S.C.I.A., corredate dai relativi documenti, tramite il portale impresainungiorno.gov.it.

Per esercitare l’attività di commercio di media struttura di vendita occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. e  dei requisiti previsti dalla normativa antimafia.
In caso vendita di prodotti alimentari in medie-grandi strutture, il soggetto titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante o il preposto deve essere in possesso del requisito professionale così come previsto dalla normativa.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- copia di un documento d’identità in corso di validità del titolare o, in caso di società, del legale rappresentante, salvo firma digitale;
- per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali nel caso di commercio nel settore merceologico alimentare;
- nel caso di vendita di generi rientranti nel settore merceologico alimentare, notifica ai fini della registrazione ex art. 6 Reg.(CE) 852/2004 corredata dall’Allegato 2 alla DD n. 673 del 30.10.2017 e copia della ricevuta di versamento dei diritti sanitari a favore dell'ASL TO4 - sede di Ivrea;
- copia dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria SUAP;
- nel caso di vendita di alcolici comunicazione per la vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici;
- relazione tecnico-descrittiva dell’intervento e tavola progettuale di inquadramento generale redatte da tecnico abilitato;
- autocertificazione di compatibilità urbanistico-edilizia;
- dichiarazione di conformità del progetto in merito all’impatto acustico della struttura nei confronti del contesto abitativo di riferimento;
- copia del parere di conformità antincendio ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011 per attività con superficie lorda superiore a 600 mq. Si evidenzia che, prima dell’avvio dell’attività, per locali con superficie lorda superiore a 400 mq (comprensiva dei servizi e dei depositi) deve essere presentata S.C.I.A. ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011; per attività con superficie lorda superiore a 600 mq la S.C.I.A. dovrà essere conforme al parere di conformità antincendio rilasciato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011;
- per esercizi con superficie superiore a mq 900 insediati negli addensamenti commerciali extraurbani (arteriali) A5 e in localizzazioni urbano-periferiche non addensate (L2) e per esercizi con superficie di vendita superiore a mq 1800 insediati negli addensamenti commerciali A1, A2, A3, A4 e nelle localizzazioni commerciali urbane non addensate L1, idonea documentazione relativa all’impatto sulla viabilità ai sensi degli artt. 26 comma 3bis e 27 dell’allegato A alla DCR 563-13414/1999 e s.m.i., corredata dalle soluzioni progettuali che rendono ammissibile l’insediamento commerciale attraverso il controllo e la correzione delle esternalità negative. Le domande di autorizzazione relative a esercizi con superficie di vendita superiore a mq 1800 devono essere corredate da idonei studi di impatto economico e ambientale;
- copia di eventuali convenzioni o atti di impegno unilaterale già sottoscritti;
- in caso di attività ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell’ambito del centro abitato (negli addensamenti A5 o in Localizzazione L2) prima del rilascio del Provvedimento Conclusivo dovrà essere prodotto dal richiedente Atto Unilaterale d’Obbligo con l’impegno a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30% ed il 50% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, specificatamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbano (art. 3 comma 3bis L.R. 13/2011). Al riguardo si precisa che alla data odierna Regione Piemonte non ha ancora stabilito i criteri, le modalità e i parametri per la corresponsione di detto onere aggiuntivo.

In caso di subingresso la Comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda; se l’atto è in corso di registrazione è necessario allegare specifica dichiarazione del notaio. Si ricorda che a norma dell’art. 2556 del Codice Civile, i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale sono stipulati presso un notaio, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e sono registrati presso il Registro delle Imprese.

In caso di variazioni societarie la Comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto notarile attestante le variazioni intervenute.

In caso di variazione del soggetto in possesso del requisito professionale la Comunicazione deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il possesso del requisito professionale previsto dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71 comma 6 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.) da parte del nuovo soggetto.

Normativa di riferimento
D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016
D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.
D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.
L. n. 241/1990 e s.m.i.
L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i.
L.R. Regione Piemonte n. 28 del 12/11/1999 e s.m.i.
Allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29/10/99 e s.m.i.
Reg.(CE) 852/2004
D.P.R. n. 151 del 01/08/2011

Cosa si ottiene

In caso di istanza verrà rilasciata la relativa autorizzazione.
La S.C.I.A./Comunicazione, correttamente compilata e corredata da tutta la documentazione obbligatoria richiesta, è titolo per l'esercizio dell’attività.

Tempi e scadenze

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. 
L’apertura al pubblico, conseguente al rilascio dell’autorizzazione, deve avvenire, pena la revoca del titolo, entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga di un anno per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato (art. 5 L.R. 28/1999 e s.m.i.) nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni tecniche ed amministrative contenute nel Provvedimento di rilascio dell’autorizzazione.
In caso di accertata violazione delle prescrizioni di esercizio dell’attività indicate sull’autorizzazione è disposta la sospensione dell’autorizzazione per il tempo necessario ad ottemperare, decorso il quale, qualora non venga comprovato l’adempimento, è disposta la revoca dell’autorizzazione stessa.
La S.C.I.A. ha validità senza limiti temporali sino alla modifica delle condizioni di esercizio, trasferimento o cessazione dell’attività, ferma restando la necessità di rinnovare eventuali titoli autorizzativi ai sensi delle disposizioni normative di settore.

Costi

E' previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da tariffario pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ivrea (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).
Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto a imposta di bollo (sono dovute n. 2 marche da bollo, una per la domanda di autorizzazione e una per l’autorizzazione).

Accedi al servizio

Questi servizi sono disponibili in questi uffici

S.U.A.P. e commercio

Via Cardinal Fietta 3

Condizioni di servizio

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Contatti

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Indirizzo: Via Cardinal Fietta 3

Per gli orari e le modalità di accesso consulta la pagina dedicata: /it/notizia/2025/modalita-di-accesso-ai-servizi

Tel: 0125 410 452 / 446 / 411 / 414 / 437

E-mail: sportellounico@comune.ivrea.to.it

PEC: sportellounico@pec.comune.ivrea.to.it

Unità organizzativa responsabile

S.U.A.P. e commercio

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Ultimo aggiornamento: 09/07/2025, 14:47

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