Attività di estetista

  • Servizio attivo
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Descrizione breve

Nuova apertura, subingresso, trasferimento sede.
Variazione superficie, nomina - variazione - recesso responsabile tecnico, cessazione, sospensione, riattivazione, variazioni societarie.

A chi è rivolto

A coloro che intendono svolgere l’attività di estetista.

Come fare

Le fattispecie di nuova apertura, subingresso, trasferimento sede sono soggette a procedimento automatizzato (S.C.I.A.) .
Le fattispecie di variazione superficie, nomina - variazione - recesso responsabile tecnico, cessazione, sospensione, riattivazione e variazioni societarie sono soggette a Comunicazione.
L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (di cui all’allegato A alla L. 4 gennaio 1990 n. 1) e/o con l'applicazione di prodotti cosmetici. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, che devono essere svolte da personale medico abilitato.

Rientrano nell’attività di estetica:
- centri di abbronzatura o solarium;
- ogni massaggio non terapeutico;
- disegno epidermico e trucco semipermanente;
- sauna, bagno turco e/o attività finalizzate al dimagrimento;
- onicotecnica (attività consistente nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di resina, gel o prodotti similari, nonché nell’applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione).

Non rientrano nell’attività di estetica:
- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico, curativo, sanitario che prevedono la presenza di un operatore sanitario (fisioterapista, podologo, ecc.);
- l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- le attività motorie quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi;
- l’attività tradizionale di foratura del lobo dell’orecchio effettuata in occasione della vendita dell’orecchino per la quale devono, in ogni caso, essere osservate le prescritte norme igienico-sanitarie;
- la sola e semplice decorazione delle unghie, in quanto rientra tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al solo scopo di abbellimento (Nota Ministeriale 20/11/1993, Prot. 19686.QV);
- le grotte del sale o haloterapia.

Nei locali utilizzati per l’esercizio dell’attività di estetista possono essere venduti o ceduti alla clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 Novembre 2009 sui prodotti cosmetici. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i..
L’attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente o presso la sede designata dal cliente. Vi è inoltre la possibilità di esercitarla nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

L’attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante costituzione di una società. Ѐ in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Responsabile tecnico
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di estetista. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.
Il responsabile tecnico deve dichiarare espressamente di accettare l’incarico e verrà iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA).
In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell’esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all’obbligo di cui sopra.
Sia nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, che nel caso di imprese commerciali, tutti i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale.

Affitto di cabina
L’attività di estetista può anche essere svolta attraverso il cosiddetto “affitto di cabina”.
Con tale denominazione si vuole fare riferimento ad uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di estetista concede in uso una parte dell’immobile nel quale viene esercitata la propria attività imprenditoriale, con le eventuali attrezzature pertinenti, a un altro soggetto che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, esercita la propria impresa nei locali concessi in affitto, verso pagamento di un determinato corrispettivo.

Tale contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico e deve contenere nel dettaglio le seguenti specifiche (art. 12 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista):
a) durata del contratto, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
b) la superficie data in uso, indicata in apposita planimetria allegata;
c) la puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina) e che non potranno essere utilizzate nel contempo dall’affidante. Tali postazioni devono essere indicate in apposita planimetria allegata al contratto;
d) la tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in affitto e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
e) le responsabilità assunte dalle singole parti, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti e all’applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Cosa serve

La S.C.I.A./Comunicazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale impresainungiorno.gov.it (https://www.impresainungiorno.gov.it)
Il caricamento telematico deve essere effettuato dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto - persona fisica - titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
La procedura telematica richiede la presentazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.
Nei confronti del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante e dei soci delle società non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..

Allegati obbligatori:
1. copia di un documento d’identità in corso di validità del titolare o, in caso di società, del legale rappresentante, salvo firma digitale;
2. per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura;
3. dichiarazione sul possesso dei requisiti professionali (previsti dalla Legge 04/01/1990 n. 1) da parte del Responsabile tecnico e relativa documentazione probante;
4. planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 che riporti: la destinazione d’uso dei singoli locali e delle superfici dell’attività, il posizionamento delle attrezzature e degli arredi, il calcolo dei rapporti aero-illuminanti, l'indicazione della presenza di una doccia in almeno un servizio igienico;
5. planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con dimostrazione dell’accessibilità dello spazio di relazione/locale e dei servizi igienici da parte delle persone con ridotta capacità motoria;
6. notifica di installazione di apparecchiature a raggi ultravioletti di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2003, n. 6/R Regolamento regionale delle Attività di solarium (in presenza di apparecchiature UV);
7. in caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda; se l’atto è in corso di registrazione è necessario allegare specifica dichiarazione del notaio. Si ricorda che a norma dell’art. 2556 del Codice Civile, i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale sono stipulati presso un notaio, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e sono registrati presso il Registro delle Imprese;
8. in caso di variazione societaria: copia dell’atto notarile;
9. in caso di affitto di cabina: contratto di affitto di cabina in forma di atto pubblico, planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici dell’attività, attrezzature, arredi, riportante l’indicazione della cabina data in affitto;
10. copia dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria SUAP.

Normativa di riferimento
L. 4 gennaio 1990 n. 1
L.R. 9 dicembre 1992 n. 54
L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.
D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222
Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista

Cosa si ottiene

La S.C.I.A., correttamente compilata e corredata da tutta la documentazione obbligatoria richiesta, è titolo per avviare immediatamente l’attività.
La Comunicazione, correttamente compilata e corredata da tutta la documentazione obbligatoria richiesta, ha efficacia immediata. Gli uffici potranno richiedere integrazioni nel caso in cui vengano riscontrate carenze documentali.

Tempi e scadenze

La S.C.I.A. va presentata prima di iniziare l'attività. L'attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata.
La Comunicazione produce effetto con la sua presentazione tramite il portale telematico.
Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell'attività entro un termine dato.

Costi

È previsto il versamento di diritti di segreteria SUAP come da tariffario pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ivrea (l'attestazione del versamento deve essere allegata alla pratica).

Accedi al servizio

Questi servizi sono disponibili in questi uffici

S.U.A.P. e commercio

Via Cardinal Fietta 3

Condizioni di servizio

Condizioni di Servizio

Contatti

S.U.A.P. e commercio

Indirizzo: Via Cardinal Fietta 3

Per gli orari e le modalità di accesso consulta la pagina dedicata: /it/notizia/2025/modalita-di-accesso-ai-servizi

Tel: 0125 410 452 / 446 / 411 / 414 / 437

E-mail: sportellounico@comune.ivrea.to.it

PEC: sportellounico@pec.comune.ivrea.to.it

Unità organizzativa responsabile

S.U.A.P. e commercio

Via Cardinal Fietta 3

Ultimo aggiornamento: 09/07/2025, 11:57

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